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DELIBERAZIONE N. 35

 

COMUNE DI FARINI

 

 

DATA 13-12-2023

 

Provincia di Piacenza                                                              ORIGINALE

°°°°°°°°°°°

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELCONSIGLIO COMUNALE

 

 

 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2024

 

 

 

 

 

 

 

L’anno duemilaventitre addì tredici del mese di dicembre, alle ore 20:30, nella Sala delle Adunanze, previa l’osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati per oggi i Consiglieri Comunali.

 

 

 

All’appello risultano:

 

BRUZZI GIUSEPPE

A

FIGONI MIRKO

A

BRACCHI GIOVANNI

A

DELMOLINO GIORGIO

P

SARTORI CLAUDIA

P

MAZZOCCHI ANTONIO

P

CORDANI CRISTINA

P

POGGIOLI CRISTIAN

P

SARTORI GIANCARLO

P

GAMBAZZA MARCO

P

POGGIOLI PATRIZIA

P

 

 

 

 

Partecipa il VICESEGRETARIO, dott. ANNA LORENZONI, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. POGGIOLI CRISTIAN sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

- Deliberazione C.C. n. 35  del 13-12-2023

 

 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2024

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Richiamato l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che “A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783”.

 

Richiamati i commi da 739 a 783 dell’art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell’IMU.

 

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D.Lgs. n. 504/1992, dell’art. 1, commi da 161 a 169, della Legge

n. 296/2006, direttamente richiamate dalla Legge n. 160/2019.

 

Dato atto che l’art. 1, comma 744, della Legge n. 160/2019 conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

 

Rilevato che, ai sensi dell’art. 1, comma 740, della Legge n. 160/2019, il presupposto dell’imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell’abitazione principale o fattispecie assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

 

Rilevato, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

  1. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  2. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
  1. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
  2. la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
  3. un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del D.Lgs 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

 

Richiamato, in particolare, il comma 741 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo.

 

Considerato che l’art. 1, comma 758, della Legge n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

    1. posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D.Lgs 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato D.Lgs n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
    2. ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
    3. a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
    4. ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

 

Considerato che il comma 760, dell’art. 1, della Legge n. 160/2019, prevede la riduzione del 25% dell’imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431.

 

Considerato, altresì, che il comma 747, dell’art. 1, della Legge n. 160/2019 prevede le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile:

  1. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42;
  1. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
  2. per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

 

Richiamato l’art. 1, comma 48, della Legge n. 178/2020, il quale stabilisce che: “a partire dall’anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, l’imposta municipale propria di cui all’articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi”.

Richiamata la disposizione dell’art. 1, comma 759, della Legge 160/2019, il quale disciplina le esenzioni dal tributo, disposizione da ultimo modificata dall’art. 1, comma 81, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Richiamato, altresì, l’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dei comuni in materia di entrate, applicabile all’IMU in virtù di quanto disposto dall’art. 1, comma 777, della Legge n. 160/2019.

 

Richiamato l’art.3 del regolamento IMU vigente che prevede l’assimilazione ad abitazione principale di una sola unità immobiliare non locata, posseduta a titolo di proprietà di usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente

 

Richiamati i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 160/2019:

  • il comma 748, che fissa l’aliquota di base per l’abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all’azzeramento, mediante deliberazione del consiglio comunale;
  • il comma 749, che prevede l’applicazione della detrazione, nella misura di 200,00 euro, spettante per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, precisando che detta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’art. 93 del DPR 616/77;
  • il comma 750, che stabilisce l’aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all’azzeramento;
  • il comma 751, che prevede per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l’esenzione dal tributo a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
  • il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del consiglio comunale, l’aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all’1,06 per cento o diminuzione fino all’azzeramento;
  • il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
  • il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall’abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l’aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del consiglio comunale.

 

Dato atto che:

  • ai sensi dell'art. 1, comma 761, della Legge n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
  • il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della Legge n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal “prospetto delle aliquote” di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno;
  • ai sensi dell'art. 1, comma 763, della Legge n. 160/2019, il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), c.d. “enti non commerciali”, è effettuato in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal “prospetto delle aliquote” di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento. Tali soggetti eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate.
  • ai sensi dell'art. 1, comma 765, della Legge n. 160/2019, il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del D.Lgs 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice.

 

Richiamato l’art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, il quale dispone che i comuni, in deroga all’articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

 

Rilevato che, ai sensi del comma 757, dell’art. 1, Legge n. 160/2019 e del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 07 luglio 2023, anche qualora il comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all’applicazione disponibile nel “Portale del federalismo fiscale”, che consente l’elaborazione di un apposito “prospetto delle aliquote”, il quale forma parte integrante della delibera stessa.

 

Esaminato il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, il quale individua le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Tenuto conto che in base all’art. 3 comma 2 del D.M. 7/7/2023, i comuni possono diversificare le aliquote dell’IMU rispetto a quelle di cui all’art. 1, comma da 748 a 755, della Legge n. 160/2019, solo utilizzando l’applicazione informatica di cui al comma 1 del D.M. ed esclusivamente con riferimento alle fattispecie dell’art. 2 del medesimo D.M.

Considerato che il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con comunicato del 21 settembre 2023, ha reso nota l’apertura ai comuni dell’applicazione informatica per l’approvazione del “prospetto delle aliquote” dell’IMU, all’interno dell’apposita sezione del “Portale del federalismo fiscale”, per mezzo del quale è possibile individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell’IMU, nonché elaborare e trasmettere il relativo prospetto;

Rilevato che in sede di approvazione al Senato del ddl di conversione del D.L. 132/2023, come da nota IFEL del 15 novembre 2023, è stata prevista la proroga al 2025 dell'obbligo per i Comuni di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU tramite l'elaborazione del Prospetto previsto nell'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero Economia e Finanze (Atto Senato nr. 899);

Considerate le esigenze finanziarie dell’Ente per l'anno 2024, nonché gli obiettivi strategici ed operativi e le linee di indirizzo previste dal vigente Documento Unico di Programmazione (D.U.P.).

Ritenuto, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote del tributo come di seguito riportato:

 

  1. abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 5,00 per mille;
  2. fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari allo 0,00 (zero) per mille;
  3. fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 8,60 per mille;
  4. fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 8,60 per mille;
  5. terreni agricoli: aliquota pari al 0,00 per mille, in quanto in base all’art.1, comma 758, lett.d della legge 160/2019 sono esenti dall’imposta i terreni agricoli residenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n.984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n.9 del 14 giugno 1993;
  6. aree fabbricabili: aliquota pari al 8,60 per mille.

 

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell’art. 1, Legge n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l’anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

 

Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l’inserimento della presente delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2024, nell’apposita sezione del “Portale del federalismo fiscale”.

 

Richiamato il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell’Interno in data 20 luglio 2021, con il quale sono state stabilite le specifiche tecniche per l’invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul “Portale del Federalismo Fiscale”.

 

Visto l'art. 1 comma 169, della Legge n. 296/2006 secondo cui: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la

deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.

 

Visto il regolamento comunale per la disciplina dell’imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 29/07/2020 .

 

Visto il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio competente.

 

Visto il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario.

 

Acquisito il parere dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), punto 7), del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

 

Visto l’articolo 42 “Attribuzioni dei consigli” del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

 

Visto lo Statuto Comunale.

 

Visto l’esito della votazione che ha dato il seguente risultato:

presenti n. 8 votanti n. 7 favorevoli n. 7 astenuti n. 1 (Gambazza Marco)

 

 

D E L I B E R A

 

  1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

 

  1. Di approvare le seguenti aliquote dell’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2024:
    1. abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 5,00 per mille;
    2. fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari allo 0,00 (zero) per mille;
    3. fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 8,60 per mille;
    4. fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 8,60 per mille;
    5. terreni agricoli: aliquota pari al 0,00 per mille, in quanto in base all’art.1, comma 758, lett.d della legge 160/2019 sono esenti dall’imposta i terreni agricoli residenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n.984,

sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n.9 del 14 giugno 1993;

    1. aree fabbricabili: aliquota pari al 8,60 per mille.

 

 

  1. Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del “Portale del federalismo fiscale”, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall’art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

 

IL PRESIDENTE

 

 

IL VICESEGRETARIO

 

POGGIOLI CRISTIAN                                    Dott. dott.ssa ANNA LORENZONI

firmato con firma digitale                                                                            firmato con firma digitale

art. 21 D.Lgs. 82/2005                                                                                art. 21 D.Lgs. 82/2005

 

 

 

 

Costi

vedi delibera

Unità organizzativa responsabile

Servizio Tributi
Piazza Guglielmo Marconi, 10, 29023 Farini PC, Italy
Comune di Farini
Ultima modifica: mercoledì, 27 novembre 2024

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