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DELIBERAZIONE N. 35
COMUNE DI FARINI
DATA 13-12-2023
Provincia di Piacenza ORIGINALE
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELCONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2024
L’anno duemilaventitre addì tredici del mese di dicembre, alle ore 20:30, nella Sala delle Adunanze, previa l’osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati per oggi i Consiglieri Comunali.
All’appello risultano:
BRUZZI GIUSEPPE
A
FIGONI MIRKO
A
BRACCHI GIOVANNI
A
DELMOLINO GIORGIO
P
SARTORI CLAUDIA
P
MAZZOCCHI ANTONIO
P
CORDANI CRISTINA
P
POGGIOLI CRISTIAN
P
SARTORI GIANCARLO
P
GAMBAZZA MARCO
P
POGGIOLI PATRIZIA
P
Partecipa il VICESEGRETARIO, dott. ANNA LORENZONI, il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. POGGIOLI CRISTIAN – sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.
- Deliberazione C.C. n. 35 del 13-12-2023
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2024
IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamato l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che “A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783”.
Richiamati i commi da 739 a 783 dell’art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell’IMU.
Viste, altresì, tutte le disposizioni del D.Lgs. n. 504/1992, dell’art. 1, commi da 161 a 169, della Legge
n. 296/2006, direttamente richiamate dalla Legge n. 160/2019.
Dato atto che l’art. 1, comma 744, della Legge n. 160/2019 conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.
Rilevato che, ai sensi dell’art. 1, comma 740, della Legge n. 160/2019, il presupposto dell’imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell’abitazione principale o fattispecie assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.
Rilevato, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:
Richiamato, in particolare, il comma 741 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo.
Considerato che l’art. 1, comma 758, della Legge n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:
Considerato che il comma 760, dell’art. 1, della Legge n. 160/2019, prevede la riduzione del 25% dell’imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431.
Considerato, altresì, che il comma 747, dell’art. 1, della Legge n. 160/2019 prevede le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile:
Richiamato l’art. 1, comma 48, della Legge n. 178/2020, il quale stabilisce che: “a partire dall’anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, l’imposta municipale propria di cui all’articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi”.
Richiamata la disposizione dell’art. 1, comma 759, della Legge 160/2019, il quale disciplina le esenzioni dal tributo, disposizione da ultimo modificata dall’art. 1, comma 81, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197.
Richiamato, altresì, l’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dei comuni in materia di entrate, applicabile all’IMU in virtù di quanto disposto dall’art. 1, comma 777, della Legge n. 160/2019.
Richiamato l’art.3 del regolamento IMU vigente che prevede l’assimilazione ad abitazione principale di una sola unità immobiliare non locata, posseduta a titolo di proprietà di usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente
Richiamati i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 160/2019:
Dato atto che:
Richiamato l’art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, il quale dispone che i comuni, in deroga all’articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
Rilevato che, ai sensi del comma 757, dell’art. 1, Legge n. 160/2019 e del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 07 luglio 2023, anche qualora il comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all’applicazione disponibile nel “Portale del federalismo fiscale”, che consente l’elaborazione di un apposito “prospetto delle aliquote”, il quale forma parte integrante della delibera stessa.
Esaminato il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, il quale individua le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Tenuto conto che in base all’art. 3 comma 2 del D.M. 7/7/2023, i comuni possono diversificare le aliquote dell’IMU rispetto a quelle di cui all’art. 1, comma da 748 a 755, della Legge n. 160/2019, solo utilizzando l’applicazione informatica di cui al comma 1 del D.M. ed esclusivamente con riferimento alle fattispecie dell’art. 2 del medesimo D.M.
Considerato che il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con comunicato del 21 settembre 2023, ha reso nota l’apertura ai comuni dell’applicazione informatica per l’approvazione del “prospetto delle aliquote” dell’IMU, all’interno dell’apposita sezione del “Portale del federalismo fiscale”, per mezzo del quale è possibile individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell’IMU, nonché elaborare e trasmettere il relativo prospetto;
Rilevato che in sede di approvazione al Senato del ddl di conversione del D.L. 132/2023, come da nota IFEL del 15 novembre 2023, è stata prevista la proroga al 2025 dell'obbligo per i Comuni di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU tramite l'elaborazione del Prospetto previsto nell'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero Economia e Finanze (Atto Senato nr. 899);
Considerate le esigenze finanziarie dell’Ente per l'anno 2024, nonché gli obiettivi strategici ed operativi e le linee di indirizzo previste dal vigente Documento Unico di Programmazione (D.U.P.).
Ritenuto, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote del tributo come di seguito riportato:
Atteso che, ai sensi del comma 767, dell’art. 1, Legge n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l’anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.
Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l’inserimento della presente delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2024, nell’apposita sezione del “Portale del federalismo fiscale”.
Richiamato il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell’Interno in data 20 luglio 2021, con il quale sono state stabilite le specifiche tecniche per l’invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul “Portale del Federalismo Fiscale”.
Visto l'art. 1 comma 169, della Legge n. 296/2006 secondo cui: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.
Visto il regolamento comunale per la disciplina dell’imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 29/07/2020 .
Visto il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio competente.
Visto il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario.
Acquisito il parere dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), punto 7), del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.
Visto l’articolo 42 “Attribuzioni dei consigli” del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.
Visto lo Statuto Comunale.
Visto l’esito della votazione che ha dato il seguente risultato:
presenti n. 8 votanti n. 7 favorevoli n. 7 astenuti n. 1 (Gambazza Marco)
D E L I B E R A
sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n.9 del 14 giugno 1993;
Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL PRESIDENTE
IL VICESEGRETARIO
POGGIOLI CRISTIAN Dott. dott.ssa ANNA LORENZONI
firmato con firma digitale firmato con firma digitale
art. 21 D.Lgs. 82/2005 art. 21 D.Lgs. 82/2005
vedi delibera